Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme intese a concedere il diritto al prepensionamento ai coniugi di soggetti portatori di handicap, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) concessione del diritto al prepensionamento, indipendentemente dall'età del soggetto interessato, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a venti anni;

          b) sussistenza, in capo al soggetto portatore di handicap, delle condizioni di gravità di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, idoneamente certificate;

          c) copertura degli oneri derivanti dalla concessione del diritto al prepensionamento a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.